Fondo di solidarietà interparrocchiale in tempo di emergenza

  1. Tra le conseguenze dell’attuale emergenza dobbiamo considerare anche il minor afflusso di offerte e donazioni liberali che pervengono alle Parrocchie. Per alcune di esse questo può costituire un problema di solvibilità di impegni già assunti (mutui, utenze, manutenzioni già effettuate e di cui le ditte attendono il pagamento…);
  2. Al fine di sollevare le comunità parrocchiali dal peso morale e materiale di una prolungata insolvenza è costituito a livello diocesano il FONDO DI SOLIDARIETA’ INTERPARROCCHIALE (FSI);
  3. Il FSI è alimentato da tutti i versamenti che, su base volontaria, verranno fatti dagli enti ecclesiastici e dai privati presso un conto indicato dall’Arcidiocesi;
  4. Possono accedere al FSI tutte le Parrocchie che si trovano nella situazione di cui al punto 1, previa presentazione di richiesta scritta e motivata, corredata da opportuni documenti che giustificano la richiesta, dal parere del consiglio affari economici parrocchiali, e dall’impegno alla restituzione una volta terminata l’attuale situazione di emergenza. La richiesta va presentata all’Ordinario Diocesano che la inoltrerà all’Economo Diocesano per la esecuzione;
  5. Gli Enti Ecclesiastici che versano al FSI possono scegliere se richiedere la restituzione (senza interessi) o meno, secondo un piano di rientro che l’Economo stabilirà con le Parrocchie in stato di necessità.
  6. I versamenti fatti da persone fisiche o da altri soggetti privati dovranno intendersi a fondo perduto;
  7. Gli Enti Ecclesiastici che ricevono dal FSI si impegnano alla restituzione (senza interessi), secondo un piano di rientro che l’Economo concorderà con il Parroco e il Consiglio Affari Economici della Parrocchia;
  8. Della gestione del Fondo l’Economo Diocesano darà conto bimestrale all’Ordinario Diocesano e agli Enti Ecclesiastici partecipanti;
  9. I versamenti possono essere fatti sul conto IT70U0311102691000000002755 UBI BANCA intestato ad Arcidiocesi di Ancona-Osimo, causale: FSI. Per i soli Enti Ecclesiastici: nella causale indicare se il versamento è fatto A FONDO PERDUTO o con RESTITUZIONE;
  10. Il Fondo si estingue con il cessare delle condizioni di cui al punto 1.

 

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